Scaduto
Gara #17
Intervento di rigenerazione del Centro Sportivo Io Gioco Legale, Via Mare lungo la S.P. n. 62, Comune di Trinitapoli (BT) - CUP F87D25000110001.Informazioni appalto
30/07/2026
Aperta
Lavori
€ 750.641,38
CISTERNINO TEODORO
Categorie merceologiche
452122 - Lavori di costruzione di impianti sportivi
Lotti
1
BC8F933A8E
F87D25000110001
Qualità prezzo
Intervento di rigenerazione del Centro Sportivo Io Gioco Legale, Via Mare lungo la S.P. n. 62, Comune di Trinitapoli (BT) - CUP F87D25000110001.
Intervento di rigenerazione del Centro Sportivo Io Gioco Legale, Via Mare lungo la S.P. n. 62, Comune di Trinitapoli (BT) - CUP F87D25000110001.
€ 737.300,95
€ 220.070,59
€ 13.340,43
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| CISTERNINO | TEODORO | RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO |
Scadenze
18/08/2026 12:00
15/09/2026 12:00
16/09/2026 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
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187.01 kB | |
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650.81 kB | |
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215.36 kB | |
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62.71 MB | |
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219.74 kB | |
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avviso-integrazione-tabella-7.2-signed.pdf SHA-256: 37fad6c5863d048d8986b4186b1bb07d33f15009af17c92f7034458d2ac0ba91 07/08/2026 13:28 |
149.43 kB | |
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156.55 kB | |
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determina-num-809-atto-copia-conforme.pdf SHA-256: 39ba907f6c33c7920f0de6141b9778ed5cf622d85518cc9a1ea2dae1ccf18cf6 17/09/2026 15:16 |
976.48 kB | |
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411.78 kB | |
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cv-arch.-giorgino-michele-maria-redacted.pdf SHA-256: d745c606bd81a23b9358d05a4abed259a64506844407b629d164fcdf12b76330 17/09/2026 15:17 |
95.99 kB | |
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cv-pignataro-redacted.pdf SHA-256: c17d2719ab96ac4cef66b49f1ae90b1a9e1a2fc79597f74dad6083be4bb26cd2 17/09/2026 15:17 |
782.78 kB |
Chiarimenti
03/08/2026 10:03
Quesito #1
Procedura: Procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di "Rigenerazione del Centro Sportivo 'Io Gioco Legale' - Via Mare, lungo la Strada Provinciale n. 62 - Comune di Trinitapoli (BT)" - CUP F87D25000110001
Documento di riferimento: Bando/Disciplinare di gara
Pagina: 10
Paragrafo: 5. SOPRALLUOGO
Testo su cui si richiede il chiarimento: "Il sopralluogo delle aree di interesse è obbligatorio [...]. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara."
Buongiorno, si richiede a codesta SA, in merito al sopralluogo obbligatorio, la cui mancata effettuazione è causa di esclusione automatica dalla procedura, di specificare:
1) Quali siano le modalità operative per la richiesta di effettuazione del sopralluogo (es. tramite apposita funzione sulla piattaforma TuttoGare, PEC, altro canale), ed eventuali termini entro cui la richiesta debba essere presentata;
2) Se, a seguito dell'effettuazione del sopralluogo, sia previsto il rilascio, da parte della Stazione appaltante, di un attestato/verbale di avvenuto sopralluogo, ovvero se l'attestazione (Modello 04) debba essere redatta esclusivamente a cura dell'operatore economico senza contestuale rilascio di documento da parte della Stazione appaltante.
Si ringrazia per il cortese riscontro.
Documento di riferimento: Bando/Disciplinare di gara
Pagina: 10
Paragrafo: 5. SOPRALLUOGO
Testo su cui si richiede il chiarimento: "Il sopralluogo delle aree di interesse è obbligatorio [...]. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara."
Buongiorno, si richiede a codesta SA, in merito al sopralluogo obbligatorio, la cui mancata effettuazione è causa di esclusione automatica dalla procedura, di specificare:
1) Quali siano le modalità operative per la richiesta di effettuazione del sopralluogo (es. tramite apposita funzione sulla piattaforma TuttoGare, PEC, altro canale), ed eventuali termini entro cui la richiesta debba essere presentata;
2) Se, a seguito dell'effettuazione del sopralluogo, sia previsto il rilascio, da parte della Stazione appaltante, di un attestato/verbale di avvenuto sopralluogo, ovvero se l'attestazione (Modello 04) debba essere redatta esclusivamente a cura dell'operatore economico senza contestuale rilascio di documento da parte della Stazione appaltante.
Si ringrazia per il cortese riscontro.
03/08/2026 12:22
Risposta
Buongiorno,
1) il sopralluogo deve essere svolto dall'Operatore Economico in totale autonomia senza la necessità di richiedere autorizzazioni all'Ente;
2) il modello 04 messo a disposizione deve essere redatto esclusivamente a cura dell'Operatore Economico, senza il rilascio di attestazioni da parte dell'Ente.
Cordiali saluti
1) il sopralluogo deve essere svolto dall'Operatore Economico in totale autonomia senza la necessità di richiedere autorizzazioni all'Ente;
2) il modello 04 messo a disposizione deve essere redatto esclusivamente a cura dell'Operatore Economico, senza il rilascio di attestazioni da parte dell'Ente.
Cordiali saluti
05/08/2026 18:06
Quesito #2
Procedura: Procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di "Rigenerazione del Centro Sportivo 'Io Gioco Legale' - Via Mare, lungo la Strada Provinciale n. 62 - Comune di Trinitapoli (BT)" - CUP F87D25000110001
Buonasera,
non riusciamo a scaricare i modelli da compilare per la Busta Amministrative ed Offerta Economica.
Cordiali saluti.
Buonasera,
non riusciamo a scaricare i modelli da compilare per la Busta Amministrative ed Offerta Economica.
Cordiali saluti.
06/08/2026 08:24
Risposta
Buongiorno,
la documentazione da compilare risulta correttamente caricata. Per problemi tecnici potete rivolgervi all'help desk.
la documentazione da compilare risulta correttamente caricata. Per problemi tecnici potete rivolgervi all'help desk.
06/08/2026 18:11
Quesito #3
Buonasera, codesto O.E chiede se è possibile partecipare alla procedura di gara in questione essendo in possesso della certificazione SOA OG1 class III-BIS ma sprovvista della categoria scorporabile SIOS OG11 avvalendosi del così detto subappalto necessario/qualificante (100%).
Inoltre dal pannello si evince che bisogna caricare il ccnl, anche si tratta di contratti che hanno le stesse tutele economiche? Certi di un vostro riscontro, cordialmente salutiamo.
Inoltre dal pannello si evince che bisogna caricare il ccnl, anche si tratta di contratti che hanno le stesse tutele economiche? Certi di un vostro riscontro, cordialmente salutiamo.
07/08/2026 13:07
Risposta
Il concorrente in possesso della sola attestazione SOA OG1 classifica III-bis — capiente rispetto all'importo totale dei lavori di € 750.641,38 — può legittimamente partecipare alla presente procedura in forma singola, dichiarando in offerta, in modo espresso, specifico e incondizionato, il ricorso al subappalto qualificante/necessario dell'intera categoria OG11 (€ 247.773,61) in favore di operatore economico in possesso di SOA OG11 di classifica adeguata e delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008, fermi restando gli obblighi di autorizzazione e di verifica in fase esecutiva e gli ulteriori adempimenti di gara. IN MERITO AL CCNL VA CARICATO ANCHE SE UGUALE A QUELLO RICHIESTO DALLA STAZIONE APPALTANTE.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
08/08/2026 18:03
Quesito #4
Buongiorno con la presente si chiede se, ai sensi dell’articolo 104 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, è ammesso l’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere (art. 108, comma 7, del Codice; UNI/PdR 125:2022).
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti
12/08/2026 10:11
Risposta
1. L'avvalimento premiale della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 (prassi UNI/PdR 125:2022), ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio F di cui all'art. 21.1 del disciplinare, è ammesso ai sensi dell'art. 104, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, come del resto già previsto in via generale dall'art. 9 del disciplinare. Non ricorre, per tale titolo, alcuno dei divieti di cui all'art. 104 e all'art. 9 del disciplinare, che riguardano i soli requisiti di ordine generale (artt. 94–98) e l'iscrizione camerale; trattandosi di previsioni di carattere eccezionale, esse non sono suscettibili di applicazione analogica.
2. Condizioni di operatività. L'ammissibilità è subordinata al fatto che l'avvalimento non si risolva nel mero "prestito" del documento certificativo. A pena di inefficacia del contratto e, conseguentemente, di mancata attribuzione del punteggio premiale, il contratto di avvalimento — redatto in forma scritta a pena di nullità, sottoscritto digitalmente e allegato all'offerta nella Busta A — deve indicare in modo specifico, determinato e concreto le risorse organizzative oggetto di prestito, messe a disposizione per l'intera durata dell'appalto, e in particolare: il sistema di gestione conforme alla UNI/PdR 125:2022 e i relativi modelli, politiche e procedure interne; le prassi di gestione, selezione, valorizzazione e tutela del personale; il sistema di monitoraggio degli indicatori (KPI) e di riesame della direzione; le figure e le funzioni aziendali di riferimento (es. responsabile/comitato guida per la parità di genere) e le concrete modalità di affiancamento, formazione e trasferimento del know-how in favore dell'ausiliato. Clausole generiche o di mero stile, o la sola allegazione del certificato, non soddisfano il requisito di specificità richiesto dall'art. 104, comma 1, del Codice e dall'art. 2.3.1 del CSA.
3. Documentazione da produrre (Busta A). Contratto di avvalimento; copia della certificazione dell'impresa ausiliaria, in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, rilasciata da organismo accreditato; DGUE distinto dell'ausiliaria con dichiarazione del possesso dei requisiti generali (artt. 94–98) e dell'impegno, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse oggetto del contratto per tutta la durata dell'appalto. Restano fermi la responsabilità solidale di ausiliaria e ausiliata e il divieto, per entrambe, di partecipare separatamente alla medesima gara. Resta altresì fermo che, ai sensi dell'art. 19.4 del disciplinare, il possesso del requisito è comprovato esclusivamente dalla certificazione, non essendo ammessa autocertificazione.
4. Operatori in forma associata. Ai sensi dell'art. 21.1 del disciplinare il punteggio è riconosciuto qualora la certificazione sia posseduta da tutti gli operatori economici che eseguono le prestazioni. Ne consegue che ciascun operatore esecutore privo del titolo deve essere assistito da un autonomo contratto di avvalimento con impresa ausiliaria certificata; il "prestito" interno al raggruppamento da parte di un altro componente non è idoneo, di per sé, a soddisfare il criterio, non determinando alcun trasferimento di assetti organizzativi in favore dei soggetti non certificati.
5. Precisazione sul punteggio. Si precisa che il punteggio massimo attribuibile al criterio F è pari a 2 (due) punti, come indicato nella tabella di cui all'art. 21.1, coerentemente con il totale di 85 punti dell'offerta tecnica; il riferimento a "4 punti" contenuto nella nota esplicativa sottostante la tabella costituisce mero refuso materiale.
Cordiali saluti.
2. Condizioni di operatività. L'ammissibilità è subordinata al fatto che l'avvalimento non si risolva nel mero "prestito" del documento certificativo. A pena di inefficacia del contratto e, conseguentemente, di mancata attribuzione del punteggio premiale, il contratto di avvalimento — redatto in forma scritta a pena di nullità, sottoscritto digitalmente e allegato all'offerta nella Busta A — deve indicare in modo specifico, determinato e concreto le risorse organizzative oggetto di prestito, messe a disposizione per l'intera durata dell'appalto, e in particolare: il sistema di gestione conforme alla UNI/PdR 125:2022 e i relativi modelli, politiche e procedure interne; le prassi di gestione, selezione, valorizzazione e tutela del personale; il sistema di monitoraggio degli indicatori (KPI) e di riesame della direzione; le figure e le funzioni aziendali di riferimento (es. responsabile/comitato guida per la parità di genere) e le concrete modalità di affiancamento, formazione e trasferimento del know-how in favore dell'ausiliato. Clausole generiche o di mero stile, o la sola allegazione del certificato, non soddisfano il requisito di specificità richiesto dall'art. 104, comma 1, del Codice e dall'art. 2.3.1 del CSA.
3. Documentazione da produrre (Busta A). Contratto di avvalimento; copia della certificazione dell'impresa ausiliaria, in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, rilasciata da organismo accreditato; DGUE distinto dell'ausiliaria con dichiarazione del possesso dei requisiti generali (artt. 94–98) e dell'impegno, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse oggetto del contratto per tutta la durata dell'appalto. Restano fermi la responsabilità solidale di ausiliaria e ausiliata e il divieto, per entrambe, di partecipare separatamente alla medesima gara. Resta altresì fermo che, ai sensi dell'art. 19.4 del disciplinare, il possesso del requisito è comprovato esclusivamente dalla certificazione, non essendo ammessa autocertificazione.
4. Operatori in forma associata. Ai sensi dell'art. 21.1 del disciplinare il punteggio è riconosciuto qualora la certificazione sia posseduta da tutti gli operatori economici che eseguono le prestazioni. Ne consegue che ciascun operatore esecutore privo del titolo deve essere assistito da un autonomo contratto di avvalimento con impresa ausiliaria certificata; il "prestito" interno al raggruppamento da parte di un altro componente non è idoneo, di per sé, a soddisfare il criterio, non determinando alcun trasferimento di assetti organizzativi in favore dei soggetti non certificati.
5. Precisazione sul punteggio. Si precisa che il punteggio massimo attribuibile al criterio F è pari a 2 (due) punti, come indicato nella tabella di cui all'art. 21.1, coerentemente con il totale di 85 punti dell'offerta tecnica; il riferimento a "4 punti" contenuto nella nota esplicativa sottostante la tabella costituisce mero refuso materiale.
Cordiali saluti.
13/08/2026 12:05
Quesito #5
Buongiorno,
in merito alla procedura di gara di cui in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento:
Con riferimento a quanto indicato all’art. 20.2 del Disciplinare di Gara ("Busta B — Offerta tecnica"), ove si specifica che l'offerta si compone di una relazione tecnica e di eventuali elaborati grafici illustrativi delle proposte migliorative, fissando un limite dimensionale di 30 facciate in formato A4 (esclusi copertina, indice ed allegati meramente illustrativi), si richiede di chiarire quanto segue:
Se gli elaborati grafici illustrativi siano da intendersi ricompresi tra gli "allegati meramente illustrativi" e, di conseguenza, esclusi dal computo del limite massimo delle 30 facciate A4;In caso di esclusione dal computo, si chiede di confermare se per tali elaborati grafici sia consentito l'utilizzo di formati superiori all'A4 (es. A3, A1) ed eventualmente entro quale limite massimo di tavole/schede.
in merito alla procedura di gara di cui in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento:
Con riferimento a quanto indicato all’art. 20.2 del Disciplinare di Gara ("Busta B — Offerta tecnica"), ove si specifica che l'offerta si compone di una relazione tecnica e di eventuali elaborati grafici illustrativi delle proposte migliorative, fissando un limite dimensionale di 30 facciate in formato A4 (esclusi copertina, indice ed allegati meramente illustrativi), si richiede di chiarire quanto segue:
Se gli elaborati grafici illustrativi siano da intendersi ricompresi tra gli "allegati meramente illustrativi" e, di conseguenza, esclusi dal computo del limite massimo delle 30 facciate A4;In caso di esclusione dal computo, si chiede di confermare se per tali elaborati grafici sia consentito l'utilizzo di formati superiori all'A4 (es. A3, A1) ed eventualmente entro quale limite massimo di tavole/schede.
18/08/2026 12:36
Risposta
Premessa sui limiti del presente chiarimento.
La risposta ha valore meramente interpretativo e ricognitivo della lex specialis e non ne costituisce integrazione, modifica o rettifica. È infatti consolidato l’insegnamento secondo cui i chiarimenti resi dalla stazione appaltante sono privi di contenuto provvedimentale e sono ammissibili soltanto in quanto contribuiscano, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, non potendo attribuire alla clausola una portata diversa o maggiore rispetto a quella desumibile dal suo tenore letterale, né spingersi oltre il possibile ambito semantico della disposizione secondo uno dei suoi significati plausibili (fra le molte, Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2022, n. 10301; sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9254; sez. V, 2 gennaio 2024, n. 50). Coerentemente, l’interpretazione qui accolta si mantiene entro il perimetro letterale dell’art. 20.2 del Disciplinare e, nel punto in cui la clausola consente più letture, privilegia quella meno restrittiva delle facoltà di redazione dell’offerta, in applicazione del principio del favor partecipationis e dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice. Resta fermo l’ordine di prevalenza stabilito dall’art. 34 del Disciplinare fra norme imperative, disciplinare e capitolato.
La risposta è pertanto resa nel solo esercizio di una funzione esplicativa, a garanzia della parità di trattamento fra i concorrenti e della par condicio, e viene pubblicata in forma anonima sulla piattaforma telematica, valendo nei confronti di tutti i partecipanti.
Primo quesito: perimetro degli “allegati meramente illustrativi”.
L’art. 20.2 stabilisce che l’offerta tecnica «si compone di una relazione tecnica ed eventuali elaborati grafici illustrativi delle proposte migliorative» e che «è fissato un limite dimensionale di 30 facciate formato A4 (esclusi copertina, indice ed allegati meramente illustrativi); le pagine eccedenti non sono valutate». Il dato testuale è dirimente sotto un duplice profilo, entrambi convergenti. In primo luogo, la clausola colloca gli elaborati grafici fra gli elementi costitutivi dell’offerta tecnica, e non fra i suoi allegati: la deroga, che è riferita testualmente agli “allegati”, non può quindi estendersi, senza forzare il dato semantico, a ciò che l’offerta compone. In secondo luogo, la deroga è circoscritta agli allegati “meramente” illustrativi: l’avverbio non è pleonastico e svolge una precisa funzione selettiva, limitando l’esclusione ai soli documenti di corredo privi di autonomo contenuto valutabile.
Ne discende un criterio di distinzione oggettivo e agevolmente applicabile, fondato non sul formato o sulla natura grafica del documento, bensì sulla presenza in esso di un contenuto propositivo autonomamente apprezzabile alla stregua dei criteri e sub-criteri di cui all’art. 21.1 del Disciplinare. Sono pertanto esclusi dal computo, oltre alla copertina e all’indice, i documenti che si limitano a comprovare o a documentare caratteristiche di materiali, componenti, prodotti e attrezzature già descritti e argomentati nelle facciate computabili, quali le schede tecniche di prodotto, le certificazioni di sistema e di prodotto, le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) e le asserzioni ambientali, i rapporti di prova di laboratorio, le attestazioni di conformità alle norme UNI/EN e ai regolamenti tecnico-federali richiamati dal criterio A.1, le schede di sicurezza, i cataloghi e i depliant di provenienza terza, nonché la certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 prodotta a comprova del criterio tabellare F, il cui punteggio è attribuito in via automatica e non forma oggetto di apprezzamento discrezionale. Rientrano per contro nel computo le planimetrie, le sezioni, i profili, i particolari costruttivi, gli schemi funzionali e impiantistici, gli abachi, le rappresentazioni tridimensionali, i diagrammi di programmazione, i cronoprogrammi e le WBS richiamati dal sub-criterio D.1, in quanto costituiscono altrettante modalità espressive della proposta del concorrente e concorrono direttamente alla formazione del giudizio della commissione giudicatrice.
Tale lettura è imposta anche dalla ratio del limite dimensionale, che la giurisprudenza individua nelle esigenze di speditezza e di ordinata gestione dell’attività valutativa della commissione, oltre che nella tutela della par condicio e dell’omogenea comparabilità delle offerte (Cons. Stato, sez. VII, 31 agosto 2023, n. 8101). Ammettere che contenuti valutabili possano essere riversati senza limiti in elaborati collocati fuori computo equivarrebbe a privare la clausola di ogni effetto utile, consentendo a chi vi ricorra un vantaggio espositivo non replicabile in condizioni di parità e rendendo al contempo incerta la perimetrazione delle proposte che, ai sensi del medesimo art. 20.2, una volta recepite in sede di aggiudicazione divengono obbligazioni contrattuali. Per la medesima ragione si precisa, quale corollario applicativo, che gli allegati non computati non possono contenere descrizioni, argomentazioni, soluzioni migliorative o impegni ulteriori rispetto a quanto esposto nelle facciate computabili: ove ciò accada, il relativo contenuto non sarà preso in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi, senza che da tale circostanza discenda alcuna conseguenza espulsiva. Si precisa altresì, per completezza, che le immagini, le fotografie, gli schemi e le tabelle inseriti all’interno delle facciate della relazione tecnica non danno luogo ad alcun computo aggiuntivo, essendo computata la facciata che li contiene, e che i documenti di provenienza terza restano esclusi dal computo soltanto se riprodotti nella loro integrità e senza integrazioni redazionali di contenuto propositivo.
Secondo quesito: formati diversi dall’A4 e numero delle tavole.
La clausola qualifica espressamente il vincolo come “limite dimensionale” e assume la facciata in formato A4 quale unità di misura: l’oggetto della limitazione è dunque la quantità complessiva di superficie espositiva messa a disposizione della commissione e non la mera numerazione dei fogli, né il formato di stampa in sé considerato. All’interno del perimetro semantico della disposizione sono astrattamente predicabili due letture: quella che ammette il solo formato A4, con conseguente irrilevanza di ogni tavola redatta in formato diverso, e quella che ammette i formati superiori computandoli per equivalenza di superficie. Si accoglie la seconda, in quanto meno restrittiva delle facoltà di redazione dell’offerta, coerente con il carattere “dimensionale” del limite e con l’espressa previsione di elaborati grafici quale componente dell’offerta — elaborati che, per la loro natura, esigono ordinariamente supporti di formato maggiore — e, al contempo, pienamente rispettosa della ratio della clausola, che resta integralmente presidiata dall’invarianza della superficie complessiva.
Conseguentemente, secondo le corrispondenze della serie ISO 216, una tavola in formato A3 equivale a due facciate A4, una tavola in formato A2 a quattro facciate A4, una tavola in formato A1 a otto facciate A4 e una tavola in formato A0 a sedici facciate A4; in caso di elaborati impaginati fronte e retro si computa ciascuna facciata effettivamente utilizzata. Non è per contro fissato dalla lex specialis alcun limite numerico autonomo di tavole o di schede e un limite siffatto non potrebbe essere introdotto in sede di chiarimento, difettandone il presupposto testuale: il concorrente resta pertanto libero di modulare a propria scelta il numero e il formato degli elaborati grafici, purché la somma delle facciate equivalenti, unitamente a quelle della relazione tecnica, non ecceda complessivamente le trenta facciate in formato A4, restando esclusi dal computo la copertina, l’indice e gli allegati meramente illustrativi nei termini sopra precisati. Per la medesima ragione si precisa che il Disciplinare non detta prescrizioni redazionali ulteriori — quanto a tipo e corpo del carattere, interlinea, margini o densità di stampa — e che tali prescrizioni non possono essere introdotte in via di chiarimento; resta pertanto rimessa alla responsabilità del concorrente, nel rispetto del generale principio di libertà di forma, l’adozione di modalità redazionali che assicurino la leggibilità dell’offerta.
A soli fini di ordinata istruttoria, e senza che ne discenda alcun onere presidiato da esclusione o da altra sanzione, si raccomanda che l’offerta tecnica sia trasmessa in formato PDF, articolata secondo la successione dei criteri di valutazione di cui all’art. 21.1, con numerazione progressiva e continua di tutte le facciate, con un elaborato grafico per ciascuna facciata e con indicazione della scala grafica, e che l’indice rechi un prospetto riepilogativo del computo, con evidenza delle equivalenze applicate ai formati superiori all’A4 e con separata elencazione degli allegati non computabili. Si raccomanda del pari di contenere il peso complessivo dei file, adottando risoluzioni adeguate alla leggibilità a video, in coerenza con le prescrizioni della piattaforma telematica.
Regime applicabile all’eventuale superamento del limite.
Si ritiene utile precisare, a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento, il regime che sarà applicato in caso di superamento del limite dimensionale, quale già desumibile dalla lex specialis e dai principi. Il superamento non costituisce causa di esclusione: la clausola non lo prevede e una diversa lettura si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, con conseguente nullità della clausola escludente atipica secondo i principi affermati da Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020, n. 22 (v. altresì Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815, e sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371). Trova invece applicazione l’espressa previsione secondo cui «le pagine eccedenti non sono valutate»: la commissione giudicatrice prenderà pertanto in esame le prime trenta facciate equivalenti, secondo l’ordine progressivo risultante dall’indice e dalla numerazione dell’offerta e, in mancanza, secondo l’ordine di inserimento dei file in piattaforma, dando puntuale atto a verbale delle facciate computate e di quelle espunte, così che la valutazione resti verificabile e la parte eccedente sia neutralizzata senza incidere sulla valutazione della parte utile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777, e 9 novembre 2020, n. 6857).
Si rammenta, infine, che l’offerta tecnica non è suscettibile di integrazione o sostituzione dopo la scadenza del termine di presentazione: ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice la Stazione appaltante può richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta e sui relativi allegati, ma i chiarimenti resi non possono modificarne il contenuto, mentre il soccorso correttivo di cui all’art. 101, comma 4, e all’art. 20 del Disciplinare consente al solo operatore economico di richiedere, fino al giorno fissato per l’apertura, la rettifica di un errore materiale, a condizione che essa non si traduca in una nuova offerta né in una sua modifica sostanziale. Nessuno dei due istituti può quindi essere utilizzato per ricondurre ex post l’offerta entro il limite dimensionale.
Restano impregiudicate, quanto agli elaborati grafici come alla relazione tecnica, tutte le ulteriori prescrizioni dell’art. 20.2 e, in particolare: il divieto assoluto di inserire nell’offerta tecnica qualsiasi riferimento di carattere economico, presidiato da esclusione, con l’avvertenza che il divieto opera anche con riguardo a computi, importi, listini, prezzari o indicazioni di costo eventualmente riportati nelle tavole, nei cronoprogrammi o nelle schede allegate; l’obbligo di sottoscrizione digitale da parte dei soggetti ivi indicati; l’onere di riprodurre gli elaborati grafici anche nella copia oscurata dell’offerta tecnica, fermo il divieto di oscurare gli elementi oggetto di valutazione e l’obbligo di motivare l’oscuramento ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice; il vincolo di compatibilità delle proposte migliorative con il progetto esecutivo approvato, con i Criteri Ambientali Minimi applicabili e con il principio DNSH, senza che ne possano derivare oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante né riduzione dei livelli di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
La risposta ha valore meramente interpretativo e ricognitivo della lex specialis e non ne costituisce integrazione, modifica o rettifica. È infatti consolidato l’insegnamento secondo cui i chiarimenti resi dalla stazione appaltante sono privi di contenuto provvedimentale e sono ammissibili soltanto in quanto contribuiscano, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, non potendo attribuire alla clausola una portata diversa o maggiore rispetto a quella desumibile dal suo tenore letterale, né spingersi oltre il possibile ambito semantico della disposizione secondo uno dei suoi significati plausibili (fra le molte, Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2022, n. 10301; sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9254; sez. V, 2 gennaio 2024, n. 50). Coerentemente, l’interpretazione qui accolta si mantiene entro il perimetro letterale dell’art. 20.2 del Disciplinare e, nel punto in cui la clausola consente più letture, privilegia quella meno restrittiva delle facoltà di redazione dell’offerta, in applicazione del principio del favor partecipationis e dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice. Resta fermo l’ordine di prevalenza stabilito dall’art. 34 del Disciplinare fra norme imperative, disciplinare e capitolato.
La risposta è pertanto resa nel solo esercizio di una funzione esplicativa, a garanzia della parità di trattamento fra i concorrenti e della par condicio, e viene pubblicata in forma anonima sulla piattaforma telematica, valendo nei confronti di tutti i partecipanti.
Primo quesito: perimetro degli “allegati meramente illustrativi”.
L’art. 20.2 stabilisce che l’offerta tecnica «si compone di una relazione tecnica ed eventuali elaborati grafici illustrativi delle proposte migliorative» e che «è fissato un limite dimensionale di 30 facciate formato A4 (esclusi copertina, indice ed allegati meramente illustrativi); le pagine eccedenti non sono valutate». Il dato testuale è dirimente sotto un duplice profilo, entrambi convergenti. In primo luogo, la clausola colloca gli elaborati grafici fra gli elementi costitutivi dell’offerta tecnica, e non fra i suoi allegati: la deroga, che è riferita testualmente agli “allegati”, non può quindi estendersi, senza forzare il dato semantico, a ciò che l’offerta compone. In secondo luogo, la deroga è circoscritta agli allegati “meramente” illustrativi: l’avverbio non è pleonastico e svolge una precisa funzione selettiva, limitando l’esclusione ai soli documenti di corredo privi di autonomo contenuto valutabile.
Ne discende un criterio di distinzione oggettivo e agevolmente applicabile, fondato non sul formato o sulla natura grafica del documento, bensì sulla presenza in esso di un contenuto propositivo autonomamente apprezzabile alla stregua dei criteri e sub-criteri di cui all’art. 21.1 del Disciplinare. Sono pertanto esclusi dal computo, oltre alla copertina e all’indice, i documenti che si limitano a comprovare o a documentare caratteristiche di materiali, componenti, prodotti e attrezzature già descritti e argomentati nelle facciate computabili, quali le schede tecniche di prodotto, le certificazioni di sistema e di prodotto, le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) e le asserzioni ambientali, i rapporti di prova di laboratorio, le attestazioni di conformità alle norme UNI/EN e ai regolamenti tecnico-federali richiamati dal criterio A.1, le schede di sicurezza, i cataloghi e i depliant di provenienza terza, nonché la certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 prodotta a comprova del criterio tabellare F, il cui punteggio è attribuito in via automatica e non forma oggetto di apprezzamento discrezionale. Rientrano per contro nel computo le planimetrie, le sezioni, i profili, i particolari costruttivi, gli schemi funzionali e impiantistici, gli abachi, le rappresentazioni tridimensionali, i diagrammi di programmazione, i cronoprogrammi e le WBS richiamati dal sub-criterio D.1, in quanto costituiscono altrettante modalità espressive della proposta del concorrente e concorrono direttamente alla formazione del giudizio della commissione giudicatrice.
Tale lettura è imposta anche dalla ratio del limite dimensionale, che la giurisprudenza individua nelle esigenze di speditezza e di ordinata gestione dell’attività valutativa della commissione, oltre che nella tutela della par condicio e dell’omogenea comparabilità delle offerte (Cons. Stato, sez. VII, 31 agosto 2023, n. 8101). Ammettere che contenuti valutabili possano essere riversati senza limiti in elaborati collocati fuori computo equivarrebbe a privare la clausola di ogni effetto utile, consentendo a chi vi ricorra un vantaggio espositivo non replicabile in condizioni di parità e rendendo al contempo incerta la perimetrazione delle proposte che, ai sensi del medesimo art. 20.2, una volta recepite in sede di aggiudicazione divengono obbligazioni contrattuali. Per la medesima ragione si precisa, quale corollario applicativo, che gli allegati non computati non possono contenere descrizioni, argomentazioni, soluzioni migliorative o impegni ulteriori rispetto a quanto esposto nelle facciate computabili: ove ciò accada, il relativo contenuto non sarà preso in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi, senza che da tale circostanza discenda alcuna conseguenza espulsiva. Si precisa altresì, per completezza, che le immagini, le fotografie, gli schemi e le tabelle inseriti all’interno delle facciate della relazione tecnica non danno luogo ad alcun computo aggiuntivo, essendo computata la facciata che li contiene, e che i documenti di provenienza terza restano esclusi dal computo soltanto se riprodotti nella loro integrità e senza integrazioni redazionali di contenuto propositivo.
Secondo quesito: formati diversi dall’A4 e numero delle tavole.
La clausola qualifica espressamente il vincolo come “limite dimensionale” e assume la facciata in formato A4 quale unità di misura: l’oggetto della limitazione è dunque la quantità complessiva di superficie espositiva messa a disposizione della commissione e non la mera numerazione dei fogli, né il formato di stampa in sé considerato. All’interno del perimetro semantico della disposizione sono astrattamente predicabili due letture: quella che ammette il solo formato A4, con conseguente irrilevanza di ogni tavola redatta in formato diverso, e quella che ammette i formati superiori computandoli per equivalenza di superficie. Si accoglie la seconda, in quanto meno restrittiva delle facoltà di redazione dell’offerta, coerente con il carattere “dimensionale” del limite e con l’espressa previsione di elaborati grafici quale componente dell’offerta — elaborati che, per la loro natura, esigono ordinariamente supporti di formato maggiore — e, al contempo, pienamente rispettosa della ratio della clausola, che resta integralmente presidiata dall’invarianza della superficie complessiva.
Conseguentemente, secondo le corrispondenze della serie ISO 216, una tavola in formato A3 equivale a due facciate A4, una tavola in formato A2 a quattro facciate A4, una tavola in formato A1 a otto facciate A4 e una tavola in formato A0 a sedici facciate A4; in caso di elaborati impaginati fronte e retro si computa ciascuna facciata effettivamente utilizzata. Non è per contro fissato dalla lex specialis alcun limite numerico autonomo di tavole o di schede e un limite siffatto non potrebbe essere introdotto in sede di chiarimento, difettandone il presupposto testuale: il concorrente resta pertanto libero di modulare a propria scelta il numero e il formato degli elaborati grafici, purché la somma delle facciate equivalenti, unitamente a quelle della relazione tecnica, non ecceda complessivamente le trenta facciate in formato A4, restando esclusi dal computo la copertina, l’indice e gli allegati meramente illustrativi nei termini sopra precisati. Per la medesima ragione si precisa che il Disciplinare non detta prescrizioni redazionali ulteriori — quanto a tipo e corpo del carattere, interlinea, margini o densità di stampa — e che tali prescrizioni non possono essere introdotte in via di chiarimento; resta pertanto rimessa alla responsabilità del concorrente, nel rispetto del generale principio di libertà di forma, l’adozione di modalità redazionali che assicurino la leggibilità dell’offerta.
A soli fini di ordinata istruttoria, e senza che ne discenda alcun onere presidiato da esclusione o da altra sanzione, si raccomanda che l’offerta tecnica sia trasmessa in formato PDF, articolata secondo la successione dei criteri di valutazione di cui all’art. 21.1, con numerazione progressiva e continua di tutte le facciate, con un elaborato grafico per ciascuna facciata e con indicazione della scala grafica, e che l’indice rechi un prospetto riepilogativo del computo, con evidenza delle equivalenze applicate ai formati superiori all’A4 e con separata elencazione degli allegati non computabili. Si raccomanda del pari di contenere il peso complessivo dei file, adottando risoluzioni adeguate alla leggibilità a video, in coerenza con le prescrizioni della piattaforma telematica.
Regime applicabile all’eventuale superamento del limite.
Si ritiene utile precisare, a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento, il regime che sarà applicato in caso di superamento del limite dimensionale, quale già desumibile dalla lex specialis e dai principi. Il superamento non costituisce causa di esclusione: la clausola non lo prevede e una diversa lettura si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, con conseguente nullità della clausola escludente atipica secondo i principi affermati da Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020, n. 22 (v. altresì Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815, e sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371). Trova invece applicazione l’espressa previsione secondo cui «le pagine eccedenti non sono valutate»: la commissione giudicatrice prenderà pertanto in esame le prime trenta facciate equivalenti, secondo l’ordine progressivo risultante dall’indice e dalla numerazione dell’offerta e, in mancanza, secondo l’ordine di inserimento dei file in piattaforma, dando puntuale atto a verbale delle facciate computate e di quelle espunte, così che la valutazione resti verificabile e la parte eccedente sia neutralizzata senza incidere sulla valutazione della parte utile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777, e 9 novembre 2020, n. 6857).
Si rammenta, infine, che l’offerta tecnica non è suscettibile di integrazione o sostituzione dopo la scadenza del termine di presentazione: ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice la Stazione appaltante può richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta e sui relativi allegati, ma i chiarimenti resi non possono modificarne il contenuto, mentre il soccorso correttivo di cui all’art. 101, comma 4, e all’art. 20 del Disciplinare consente al solo operatore economico di richiedere, fino al giorno fissato per l’apertura, la rettifica di un errore materiale, a condizione che essa non si traduca in una nuova offerta né in una sua modifica sostanziale. Nessuno dei due istituti può quindi essere utilizzato per ricondurre ex post l’offerta entro il limite dimensionale.
Restano impregiudicate, quanto agli elaborati grafici come alla relazione tecnica, tutte le ulteriori prescrizioni dell’art. 20.2 e, in particolare: il divieto assoluto di inserire nell’offerta tecnica qualsiasi riferimento di carattere economico, presidiato da esclusione, con l’avvertenza che il divieto opera anche con riguardo a computi, importi, listini, prezzari o indicazioni di costo eventualmente riportati nelle tavole, nei cronoprogrammi o nelle schede allegate; l’obbligo di sottoscrizione digitale da parte dei soggetti ivi indicati; l’onere di riprodurre gli elaborati grafici anche nella copia oscurata dell’offerta tecnica, fermo il divieto di oscurare gli elementi oggetto di valutazione e l’obbligo di motivare l’oscuramento ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice; il vincolo di compatibilità delle proposte migliorative con il progetto esecutivo approvato, con i Criteri Ambientali Minimi applicabili e con il principio DNSH, senza che ne possano derivare oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante né riduzione dei livelli di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
18/08/2026 11:38
Quesito #6
Buongiorno,
per quanto riguarda la busta amministrativa leggo che bisogna compilare e allegare il ''protocollo di legalità'' ma non lo vedo tra la documentazione resa disponibile dalla SA sul portale.
Attendo riscontro, grazie.
per quanto riguarda la busta amministrativa leggo che bisogna compilare e allegare il ''protocollo di legalità'' ma non lo vedo tra la documentazione resa disponibile dalla SA sul portale.
Attendo riscontro, grazie.
18/08/2026 12:38
Risposta
Buongiorno, il protocollo di legalità sarà sottoscritto dall'Operatore Economico aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto. L'allegato non è stato caricato a seguito di problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma.
Saluti.
Saluti.